Come stabilisce la legge 4/2013 all’art. 7 Improteatro può rilasciare ai propri iscritti, un’attestazione relativa:
– alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
– ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
– agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti devono rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione;
– alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4.
Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale.
Validità dell’attestazione
L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.